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Tassa di soggiorno ed Esenzioni

Ai sensi del “Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma Capitale” in particolare all’Articolo 3 (Soggetto passivo), chi pernotta nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico e negli immobili di cui all’Articolo 2 (Presupposto del contributo) e non risulta residente nel territorio di Roma Capitale ha l’obbligo di versare l’importo dovuto a titolo di Contributo di Soggiorno ai Responsabili del contributo di cui all’art. 4, comma 1 (Responsabili del pagamento del contributo) salvo espressi e documentati casi di Esenzione rientranti nelle fattispecie elencate all’Articolo 5 (Esenzioni).

Allegato 1 - Verbale Deliberazioni della Giunta Capitolina 

Allegato 2 - Verbale Deliberazioni dell'Assemblea Capitolina

 

IN ESTRATTO

Articolo 3

Soggetto passivo

1.Soggetto passivo del Contributo di Soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive,negli alloggi per uso turistico e negli immobili di cui all’articolo 2 e non risulta residentenel territorio di Roma Capitale.

2.Il soggetto passivo ha l’obbligo di versare l’importo dovuto a titolo di Contributo diSoggiorno ai Responsabili del contributo di cui all’art. 4, comma 1.

 

Articolo 5

Esenzioni

1.Sono esenti dal pagamento del Contributo di Soggiorno:

a)coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;

b)coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico e negliimmobili di cui all’art. 2 del presente Regolamento che insistono nell’enclaveextraurbano di Roma Capitale denominato “frazione territoriale di Polline eMartignano”;

2.Sono, altresì, esenti dal pagamento del Contributo di Soggiorno:

a)i minori fino al compimento del decimo anno di età;

b)i soggetti che necessitano di cure e coloro che assistono degenti ricoverati pressostrutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente, nonché i genitoriaccompagnatori di minori di diciotto anni che necessitano di cure. Il paziente ol’accompagnatore deve sottoscrivere apposita dichiarazione, resa al Responsabile delcontributo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, e ss.mm.ii., attestante legeneralità del paziente e dell’accompagnatore o dei genitori, il luogo di prestazione odi cura e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e/o del ricovero;

c)gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività diassistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applicaper ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti,previa dichiarazione resa al Responsabile del contributo, ai sensi del D.P.R. 28dicembre 2000, n 445, e ss.mm.ii., attestante le generalità del soggetto esente, ilperiodo di soggiorno e il numero dei componenti del gruppo;

d)il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che pernottaper lo svolgimento di attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel TestoUnico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e nel Regolamento diesecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635. L’esenzione è subordinata allapresentazione al Responsabile del contributo di idonea documentazione, rilasciatadall’organismo di appartenenza, attestante le condizioni prescritte, ovvero che ilpernottamento è determinato dallo svolgimento di attività di ordine e sicurezzapubblica, con indicazione del numero degli operatori e del periodo di soggiorno;

e)il personale delle strutture ricettive di cui all’art. 2, che ivi presta l’attivitàlavorativa;

f)coloro per i quali, indipendentemente dal luogo di residenza, sussistano lecondizioni per l’assistenza alloggiativa immediata e temporanea di primo soccorso,attivata dalla Protezione Civile nelle strutture ricettive di Roma Capitale, in caso dieventi straordinari e imprevedibili;

  1. g) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale e sanitario, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  2. h) i volontari che prestano servizio in occasione di eventi calamitosi o di natura straordinaria per finalità di soccorso umanitario, previa dichiarazione resa al Responsabile del contributo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, e ss.mm.ii., attestante le circostanze prescritte, il numero degli operatori e la durata del soggiorno;
  3. i) le persone con disabilità grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri e il caregiver familiare, come individuato dall’articolo 1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. L’esenzione è subordinata al rilascio al Responsabile del contributo, da parte dell’interessato, di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii..

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